PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge detta norme al fine di garantire l'esercizio della pratica sportiva come diritto di tutti i cittadini, singoli o associati, indipendentemente dalle loro condizioni personali, economiche e sociali.

Art. 2.
(Comitato nazionale di coordinamento dello sport per tutti).

      1. Per realizzare le finalità della presente legge è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comitato nazionale di coordinamento dello sport per tutti, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato è composto dal Ministro per i beni e attività culturali o da un suo delegato, che lo presiede, da sette componenti indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tra gli assessori regionali competenti per lo sport, da tre componenti indicati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e da tre componenti indicati dall'Unione delle province d'Italia, nonché, a titolo esclusivamente consultivo, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, da un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), da un rappresentante degli enti di promozione sportiva e da un rappresentante del Comitato italiano paralimpico.

 

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      3. Il Comitato ha il compito di presentare ogni tre anni, e comunque all'inizio di ogni legislatura sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Piano nazionale per lo sport per tutti, da sottoporre all'approvazione del Parlamento,
      4. Il Comitato, nell'ambito del Piano nazionale per lo sport per tutti approvato ai sensi del comma 3, ha potere di iniziativa e di proposta per la programmazione e per il finanziamento delle attività sportive disciplinate dalla presente legge.
      5. È in ogni caso riconosciuta la competenza regionale in materia di pianificazione territoriale degli impianti e di riconoscimento delle società e dilettantistiche associazioni sportive di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
      6. Le regioni definiscono il piano regionale dello sport per tutti, contenente le norme per assicurare il massimo accesso dei cittadini alla pratica sportiva e la tutela dei diritti dei lavoratori.
      7. Nell'ambito del trasferimento di competenze dal CONI alle regioni e agli enti locali, i dipendenti del CONI addetti al settore dello sport per tutti possono essere trasferiti agli enti stessi, mantenendo il trattamento economico e giuridico in godimento alla data dello stesso trasferimento.

Art. 3.
(Fondo nazionale per lo sport per tutti).

      1. Per le finalità previste dalla presente legge è istituito il Fondo nazionale per lo sport per tutti, la cui dotazione finanziaria è di 225 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato al CONI. Per gli anni successivi al 2008 si provvede ai sensi dell'articolo II, comma 3, lettera d), della

 

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legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Le risorse del Fondo nazionale per lo sport per tutti sono ripartite su proposta del Comitato secondo criteri di rappresentatività proporzionale e di riequilibrio incentivante nonché sulla base di progetti speciali finalizzati.